Art. 12.

      1. All'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

      «2. Nel caso di divulgazione di notizie diffamatorie e false, chiunque si ritenga leso ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero alla persona delegata al controllo della trasmissione, ai sensi dell'articolo 33-bis, la pubblicazione di una rettifica, purché il testo sia contenuto nelle trentacinque righe tipografiche e non presenti contenuto suscettibile di incriminazione penale. È escluso l'obbligo di divulgare la rettifica se i fatti, oggetto della stessa, risultano veri.
      3. La rettifica è diffusa entro tre giorni dalla ricezione della richiesta, nella stessa fascia oraria e con il rilievo corrispondente a quello della trasmissione che ha dato origine alla richiesta. La rettifica può essere divulgata anche attraverso analogo mezzo di diffusione purché di rilievo equivalente»;

          b) al comma 4, dopo le parole: «la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo» sono inserite le seguenti: «ovvero la persona delegata al controllo della trasmissione».

 

Pag. 9

      2. Al comma 1 dell'articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo» sono inserite le seguenti: «ovvero alla persona delegata al controllo della trasmissione».